L. 328/2000 art. 14
La persona con disabilità è titolare di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali appartenenti al vigente Diritto internazionale, nonché alle Costituzioni democratiche. Ogni persona con disabilità, quindi, deve essere messa nella condizione di prendere, in modo autonomo e con autodeterminazione, le decisioni che riguardano la condizione della propria esistenza, ossia deve avere la possibilità di portare avanti il proprio progetto di vita. La possibilità di pianificare le scelte che riguardano la propria vita, senza costrizioni o limitazioni ingiustificate da parte di terzi, è un diritto umano fondamentale di tutte le persone: esso è il diritto alla vita indipendente.
Una società che rende questo diritto una prassi quotidiana, non solo è estranea alla logica dell’assistenzialismo e della mera emergenza, ma – attraverso politiche ed interventi ad hoc – è capace di andare al di là di standard progettuali pre-definiti sulla base di categorie fondate sulle menomazioni, per mettersi, invece, nella prospettiva della costruzione di opportunità, che, partendo dalla storia sin lì vissuta dalla singola persona, sono in grado di aprirsi a scenari rispettosi delle differenze di ciascuno.
Questo processo, dunque, deve essere condotto attraverso politiche ed interventi mirati: quando si parla di persone con disabilità, infatti, il passaggio dal riconoscimento dei diritti umani alla loro effettiva esigibilità richiede un «supplemento di garanzie» che riduca gli svantaggi strutturali e che garantisca gli obiettivi della piena e pari partecipazione all’interno della società.
Tale «supplemento di garanzie», pertanto, deve essere legato all’effettiva fruizione di politiche pubbliche, alla realizzazione di azioni positive e alla disposizione delle risorse materiali e umane necessarie.
Il «supplemento di garanzie», inoltre, deve far propria la visione olistica della condizione di disabilità, riconosciuta compiutamente nel «modello bio-psico-sociale» proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), predisponendo modalità di valutazione della condizione di salute della persona che tengano conto della qualità della vita e di una progettazione degli interventi in grado di ricomprendere l’individuo nella sua globalità e in ogni fase della vita.
Il «supplemento di garanzie», in sostanza, presuppone che gli Enti locali, insieme a quelli regionali e nazionali, garantiscano la concreta attuazione dei diritti umani delle persone con disabilità attraverso l’applicazione della normativa da anni esistente, anche attraverso un eventuale adeguamento in linea con le prescrizioni delle Nazioni Unite (ONU) e dell’OMS.
MATERIALE SULL’ART. 14
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